OPERAI – Art. 22 – CONTEGGI PEREQUATIVI

Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia e del compenso per le ferie dovute all’operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo, notturno) si prenderà per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo trascorso dall’operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi.