1. Le ditte individuali comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino nell'ambito dei soggetti considerati nell'articolo 5, i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare pari o superiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità del modello A nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello P e connessi quadri P2 della serie "semplificato";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L 3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello Q e connesso quadro Q1 della serie "semplificato";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie "semplificato";
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "semplificato";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "semplificato".
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell'informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie "ridotto" corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
1. Le società di persone, comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero, al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare pari o superiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità dei modelli A, D, D1, BC2, F, H nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P2 della serie "semplificato";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L 3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie "semplificato";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie "semplificato";
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "semplificato";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "semplificato".
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell'informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie "ridotto" corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative che non rientrino tra quelle considerate nell'articolo 5, comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare pari o superiore a 1.000 milioni di lire e inferiori ai seguenti rispettivi limiti:
- lire 30.000 milioni per l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o di giornali periodici;
- lire 10.000 milioni per l'emittenza televisiva in ambito locale;
- lire 10.000 milioni per l'emittenza radiofonica;
- lire 10.000 milioni per l'esercizio di agenzia di stampa o equiparate;
- lire 10.000 milioni per l'attività di concessionaria di pubblicità per la stampa e/o l'emittenza radiotelevisiva;
- lire 10.000 milioni per l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi
sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità dei modelli A, F, G, H e degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta, nonché
- del modello B e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni;
- del modello C e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società a responsabilità limitata e le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello P e connessi quadri P2 della serie "semplificato";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L 3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie "semplificato";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie "semplificato";
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "semplificato";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1, del modello S della serie "semplificato".
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell'informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie "ridotto" esclusivamente corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti privati concessionari per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, i soggetti autoriz zati a ripetere in ambito nazionale i programmi esteri, i soggetti che trasmettono in forma criptata in ambito nazionale con qualunque mezzo nonché i soggetti indicati nell'articolo 14 i cui ricavi derivanti dalle attività "tipiche" siano, rispettivamente, di ammontare pari o superiore a quelli indicati nello stesso articolo, sono tenuti ad effettuare la comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità dei modelli A, F, G, H e degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta, nonché
- del modello B e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni;
- del modello C e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società a responsabilità limitata e le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni;
- del modello D e connessi quadri D1, D2... Dn e del modello BC2, per quanto concerne le società di persone.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello P e connessi quadri P2 della serie "base";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L 3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello Q e connesso quadro Q1 della serie "base";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O, del modello R e connessi quadri R1, R2 della serie "base";
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e del modello S della serie "base";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità del modello O e connesso quadro O1 e del modello S della serie "base";
3. Solo in sede di prima attuazione ed ai fini dell'informativa da rendere entro i 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo devono presentare la comunicazione in conformità, per quanto concerne i dati contabili, dei modelli della serie "ridotto" corrispondenti (per sigla alfabetica) a quelli indicati nel comma 2 e degli eventuali quadri connessi (identificati con stessa sigla alfabetica ed accessiva sigla numerica).
1. I soggetti non iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva in base a provvedi mento giurisdizionale di natura cautelare o comunque non definitivo, ovvero in base a disposizione di legge di natura transitoria, sono tenuti al rispetto degli stessi obblighi di comunicazione stabiliti, in relazione alla rispettiva situazione o natura giuridica e/o all'ammontare dei rispettivi ricavi derivanti dall'attività anzidetta, per gli analoghi soggetti considerati nei precedenti articoli.
2. Sono ugualmente tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente atto, secondo gli stessi criteri del comma 1, tutti gli ulteriori soggetti che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva, o che producano o distribuiscano programmi, o raccolgano pubblicità per il mezzo radiotelevisivo, che per qualsiasi ragione non risultino ancora iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive.
3. I soggetti che ripetono in ambito locale i programmi esteri o i programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal presente atto, secondo gli stessi criteri del comma 1, intendendosi equiparati ai concessionari per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
1. I consorzi tra emittenti radiofoniche o televisive che operano in bacini di utenza diversi (costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990 n. 223) ed i consorzi tra emittenti radiofoniche o televisive che operano nello stesso bacino di utenza (costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, come convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422), sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità dei modelli A, E, F, G e dei quadri L2, L3, L4.
1. Fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione dell'avvenuta acquisizione del controllo, di cui al successivo articolo 19, i soggetti che, in base ai presupposti previsti dalla legge (in particolare articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981 n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, articolo 37 della legge 6 agosto 1990 n. 223), si trovino in posizione di controllo, esclusivo o congiunto, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, del presente atto, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro il 31 luglio di ogni anno, una comunicazione su carta semplice in conformità del modello A bis. I dati da indicare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare una comunicazione in conformità del modello A bis con riferimento alla situazione del 28 febbraio 1997.
1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, le domande di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.) devono essere effettuate in conformità dell'apposito modello "domanda di iscrizione" allegato al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante. La domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, va corredata dei documenti richiesti dalla normativa vigente, indicati nello stesso modello, ed integrata con gli ulteriori modelli ugualmente ivi indicati.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, le comunicazioni da operare al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ed al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in regola con le disposizioni sul bollo, vanno operate in conformità dei seguenti modelli allegati al presente atto (completi delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante:
- "Comunicazione di variazioni": per le comunicazioni dovute con cadenza periodica ovvero al verificarsi degli specifici presupposti stabiliti dalla legge, da corredare con gli ulteriori modelli che raccolgono, per la categoria cui appartiene il soggetto segnalante, i dati cui le variazioni si riferiscono;
- "Comunicazione di acquisizione di controllo ": per la comunicazione di avvenuta acquisizione del controllo su alcuno dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, del presente atto; ove il controllo si realizzi attraverso accordi parasociali o sindacati di voto, la comunicazione deve essere resa da tutti i partecipanti al patto e deve inoltre trasmettersi copia di questo; relativamente ai soggetti iscritti nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive gli accordi parasociali o sindacati di voto vanno sempre comunicati anche se non determinativi di una situazione di controllo;
- "Comunicazione per le ipotesi di controllo normativamente ritenute esistenti ": per la comunicazione di avvenuta realizzazione di presupposti ai quali la legislazione vigente riconduce una presunzione di esistenza del controllo, che il segnalante ritiene nel concreto di dover escludere per le ragioni esposte nella stessa comunicazione;
- "Trasferimenti di azioni o quote " per comunicare i trasferimenti nei casi di loro rilevanza stabiliti dalla legge.
1. Gli editori di giornali quotidiani e gli editori di periodici o riviste obbligati all'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa, tenuti a pubblicare entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, devono corredare questo con un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio, relative all'esercizio dell'attività editoriale, redatto in conformità del modello " Prospetti di dettaglio delle voci del bilancio di esercizio al ..........", unito al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante.
1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l'obbligo di comunicare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.
2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità al modello " Enti Pubblici" unito al presente atto (completo delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante.
3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.
4. La comunicazione va spedita a mezzo raccomandata ovvero consegnata direttamente all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. In sede di prima attuazione, la comunicazione relativa all'ultimo esercizio finanziario concluso va effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da parte di tutte le amministrazioni ed enti che non vi abbiano già provveduto.
1. Restano fermi gli obblighi ed i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 7 lettere c) e d), della legge 5 agosto 1981 n. 416, dall'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1982 n. 268 e dall'articolo 17, comma 1 lettera c), del D.P.R. 27 marzo 1992 n. 255, per la comunicazione degli elenchi dei soci delle società iscritte rispettivamente al Registro Nazionale della Stampa ed al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive, da assolvere, nel rispetto delle disposizioni sul bollo, in conformità dei modelli B, C, D e quadri connessi, nonché del modello BC2, quali rispettivamente pertinenti alla natura giuridica del soggetto che opera la comunicazione.
1. I dati e le notizie considerati nei modelli e connessi quadri, la loro articolazione, la periodicità annuale dell'informativa di sistema di cui al Titolo I del presente atto, debbono intendersi stabiliti sino a diversa determinazione assunta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria con provvedimento di carattere generale da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Resta ferma la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso ai singoli interessati, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti e documenti, fissando i relativi termini per l'adempimento.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti con il presente atto nonché a norma del precedente comma è sanzionata dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 1, commi 12 , 41 e 42, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito con modifiche con la legge 23 dicembre 1996 n. 650, fatta salva la sanzione penale di cui al comma 43 dello stesso articolo.
1. Con effetto dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana cessa di avere efficacia l'ordinanza 7 aprile 1992 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1992.
1. Al presente atto sono allegati i modelli di comunicazione richiamati nelle precedenti disposizioni, completi delle relative istruzioni di compilazione, nonché due note esplicative concernenti, rispettivamente, gli obblighi degli operatori dei settori della stampa e della radiotelevisione e gli obblighi di comunicazione delle spese pubblicitarie delle amministrazioni e degli enti pubblici.
1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 febbraio 1997
Il Garante: CASAVOLA
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