VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, recante norme di attuazione della legge 416/81;
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante modifiche della disciplina delle imprese editrici;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, sulle provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660 CEE e n. 83/349 CEE in materia societaria;
VISTO il D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante norme di attuazione della legge 223/90;
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio delle attività radiotelevisive ed altro, e, in particolare, l'art. 1, commi 10, 12, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 45, 46 e 47 del decreto-legge medesimo;
RITENUTA l'esigenza di determinare le modalità, i termini ed i contenuti delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche in relazione alle domande di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa e/o nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive ed alle conseguenti annotazioni di variazione, nonché di determinare il prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale che gli editori devono pubblicare sulle testate edite, unitamente allo stato patrimoniale ed al conto economico del bilancio di esercizio;
RITENUTA altresì l'esigenza di determinare i dati che debbono formare oggetto di comunicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici in relazione alle spese pubblicitarie
Decreta:
1. Gli editori di giornali quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa, le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i soggetti che comunque esercitano, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività radiofonica e televisiva, compresi quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive, i soggetti che ripetono programmi di emittenti estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie di pubblicità per la radiotelevisione, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro il 31 luglio di ogni anno, una comunicazione su carta semplice riferita ai dati del 31 dicembre dell'anno precedente, salva, per quanto concerne le società, l'indicazione degli assetti partecipativi, che va riferita alla situazione esistente alla data in cui si è proceduto all'ultima approvazione di bilancio.
2. La comunicazione, da spedire a mezzo raccomandata o da consegnare direttamente all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, deve essere redatta in conformità dei modelli uniti al presente atto (completi delle istruzioni di compilazione) come sua parte integrante, distinti per dati anagrafici e dati contabili, in relazione ai diversi livelli informativi specificati nei successivi articoli per ciascuna categoria di soggetti.
3. In sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana deve essere presen tata la comunicazione relativa ai dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (ivi compresi gli assetti partecipativi delle società) del 28 febbraio 1997. La comunicazione relativa ai dati del 31 dicembre 1996 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1996) deve essere presentata, unitamente ai dati del 31 dicembre 1997 (ed agli assetti partecipativi delle società alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997), entro il 31 luglio 1998.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, gli editori di giornali quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente in conformità del modello T unito al presente atto come sua parte integrante.
2. La comunicazione, in carta semplice, va spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
1. In tutti i casi in cui nel presente atto ai fini dell'individuazione del livello di informazione dovuta, e quindi delle serie di modelli da utilizzare per quanto concerne i dati contabili, viene fatto riferimento all'ammontare dei ricavi delle varie categorie di soggetti, deve aversi riguardo ai ricavi realizzati nell'anno precedente a quello nel quale deve presentarsi la comunicazione.
2. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate si tiene conto del volume complessivo dei ricavi derivanti dalle medesime attività. Il livello di informazione cui è tenuto il soggetto corrisponde conseguentemente, in tal caso, per tutte le sue attività, al livello più alto di informazione applicabile sulla base del complesso dei ricavi. L'indicazione dei dati contabili deve essere fornita comunque con riguardo ai singoli rami di azienda, utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.
1. La presenza della lettera E (Elenco) accanto ad una categoria di dati indicati nei modelli di comunicazione impone che sia fornito, per tale categoria di dati, l'elenco delle controparti (fornitori, clienti ecc.) che incidono sulla formazione della relativa voce per importi individuali non inferiori a lire 100 milioni sempreché superiori al 20% del totale della stessa voce.
1. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità del modello U - parte a.
1. Le imprese e gli enti che editano testate periodiche, nonché le imprese concessionarie di pubblicità per la stampa periodica, non obbligati all'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa né comunque iscritti in tale Registro, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità del modello U - parti b,c,d.
1. Le associazioni e fondazioni comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell'articolo 5, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità al modello A , nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P2 della serie "ridotto";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie "ridotto";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R;
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3 e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto".
1. I soggetti che gestiscono "radio comunitarie", quali considerati nell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell'articolo 5, nonché i soggetti che gestiscono emittenti televisive equiparate alle radio comunitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, come convertito con legge 27 ottobre 1993 n. 422, purché costituiti nelle forme previste dall'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell'articolo 5, sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria in conformità dei modelli A, F, G, nonché
- del modello B e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2, per le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni;
- del modello C e connessi quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn, per le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni;
- del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie "ridotto, sia per le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni sia per le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni.
1. Le ditte individuali comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), in quanto non rientrino tra i soggetti considerati nell'articolo 5, i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano di ammontare inferiore a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità del modello A nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P2 della serie "ridotto";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello P e connessi quadri P2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie "ridotto";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R;
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto".
1. Le società di persone comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano inferiori a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale in conformità dei modelli A, D, D1, BC2, F, nonché degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P2 della serie "ridotto";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie "ridotto";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R;
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto".
1. Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative che non rientrino tra quelle considerate nell'ar ticolo 5, comunque iscritte al Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) ovvero al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), i cui ricavi derivanti dalle attività per le quali risultano iscritte negli anzidetti Registri siano inferiori a 1.000 milioni di lire, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in conformità dei modelli A, F, G e degli ulteriori modelli indicati nel comma 2 in relazione alla specifica attività svolta, nonché
- del Modello B e connessi Quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2 per quanto concerne le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le cooperative il cui capitale è ripartito in azioni;
- del modello C e connessi Quadri B1, B2... Bn, C1, C 2... Cn, D1, D2... Dn e del modello BC2 per le società a responsabilità limitata e le cooperative le cui quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni.
2. a) Per i soggetti che esercitano l'attività di edizione di giornali quotidiani e/o di giornali periodici la comunicazione va effettuata in conformità anche del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, P e connessi quadri P2 della serie "ridotto";
b) per i soggetti che esercitano l'attività di radioffusione sonora o televisiva la comunicazione va effettuata in conformità anche del Modello L e connessi quadri L1, L2, L3, L4, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, Q e connesso quadro Q1 della serie "ridotto";
c) per i soggetti che esercitano l'attività di concessionari di pubblicità per la stampa e/o per la radiotelevisione la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello M e connessi quadri M1, M2, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, R;
d) per i soggetti che esercitano l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello N, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto";
e) per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di stampa ed equiparati la comunicazione va effettuata anche in conformità del modello I e connessi quadri I1, I2, I3, e, per quanto concerne i dati contabili, in conformità dei modelli O, S della serie "ridotto".
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