Art. 9 – PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A IMPIEGATO

Per i passaggi di qualifica avvenuti anteriormente alla data del 1° luglio 1968 rimangono in vigore le norme contenute nell’art. 10 del contratto nazionale di lavoro 28 luglio 1966 *

Per i passaggi di qualifica da operaio ad impiegato, avvenuti successivamente al 1° luglio 1968, l’anzianità maturata dal lavoratore nella stessa azienda come operaio vale a tutti gli effetti contrattuali, fatta eccezione per gli aumenti periodici di anzianità che sono regolati come segue:

Passaggi di qualifica sino al 31-12-1988

1) Per gli operai in servizio alla data del 31 dicembre 1978 in caso di passaggio attuato successivamente alla predetta data e sino al 31-12-1988 la maggiorazione in cifra fissa prevista per ogni biennio di anzianità, compresa quella maturata nella qualifica operaia, spetterà fino ad un massimo di 14 bienni.

Per gli operai che alla data del passaggio alla nuova qualifica abbiano già esaurito il numero massimo di bienni di anzianità previsto per la categoria di provenienza (n. 5) l’anzianità utile ai fini della maturazione delle ulteriori maggiorazioni in cifra fissa stabilite per il nuovo livello retributivo decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.

Passaggi di qualifica successivi al 31-12-1988

2) In caso di passaggio attuato successivamente alla data del 31-12-1988 gli aumenti periodici di anzianità compresi quelli maturati nella qualifica operaia non potranno comunque superare il numero complessivo di sette.

3) La disciplina di cui al punto precedente sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dal precedente contratto nazionale di lavoro del 23 marzo 1985 (art. 9, commi 2 e 3) che si intende pertanto esplicitamente abrogata con effetto dal 31-12-1988.

Disposizioni comuni

L’anzianità utile al fine della maturazione degli aumenti periodici di anzianità come impiegato decorrerà dalla data di passaggio alla nuova qualifica.

Gli aumenti periodici di anzianità maturati dal lavoratore nella stessa azienda come operaio saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa previsto per il nuovo livello retributivo.


* Art. 10 CCNL 28 luglio 1966. L’operaio che passa impiegato avrà diritto di percepire l’indennità di anzianità che gli sarebbe spettata quale operaio in caso di licenziamento.

L’assunzione con la nuova qualifica gli comporta il riconoscimento di una anzianità convenzionale come impiegato, valevole a tutti gli effetti contrattuali compresi quelli previsti dall’art. 11 – parte terza – norme impiegati – del presente contratto, pari ad un terzo dell’anzianità che il medesimo aveva come operaio.

Per i passaggi di qualifica avvenuti in data anteriore al 1° luglio 1962 resta ferma la misura dell’anzianità convenzionale prevista dal contratto 8 gennaio 1960.